La constatazione amichevole rappresenta una soluzione più veloce per risolvere sia per la compagnia assicurativa sia per chi ha subito i danni una possibile controversia trai i soggetti coinvolti nel sinistro stradale con lo scopo di ottenere in tempi brevi il relativo risarcimento. Esaminiamo in tre punti gli aspetti essenziali del modulo CID/CAI:
1. La Denuncia di sinistro
L’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che, in caso di incidente tra veicoli a motore con obbligo di assicurazione, i conducenti o i proprietari devono denunciare il sinistro alla propria assicurazione utilizzando un modulo approvato dall’IVASS (CID/CAI). Se non si presenta la denuncia, si applica l’art.1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.
Se il modulo è firmato da entrambi i conducenti, si presume che l’incidente sia avvenuto come descritto nel modulo, salvo prova contraria.
Si utilizzerà un solo modulo che potrà essere fornito da qualsiasi delle parti per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro, oppure 2 o più moduli nel caso in cui nel sinistro siano coinvolti tre o più veicoli.
Il modulo sottoscritto anche dall'altro conducente vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.° 254 del 2006.
Il CID/CAI deve essere compilato con dettagli specifici, come i documenti di assicurazione, la patente, il punto di urto, le circostanze dell'incidente e un grafico del sinistro.
Occorre prendersi il tempo necessario nella compilazione del modulo in ogni sua parte e rileggere attentamente tutto ciò che vi è stato riportato prima di apporvi la propria firma. Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purché conforme a quello italiano.
2. Cosa succede se un conducente si rifiuta di firmare?
Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, ecco cosa si potrà fare:
a) si dovrà compilare integralmente il modulo inserendo tutte le informazioni disponibili sull’incidente, i dati dell’altro veicolo e conducente, le circostanze dell’incidente e i danni riportati e la denominazione della compagnia di assicurazione.
b) Sarebbe opportuno scattare foto del luogo dell’incidente, degli stessi veicoli coinvolti e dei danni ed indicare, se presenti, eventuali testimoni.
c) Successivamente inviare il modulo alla propria assicurazione con tutte le prove raccolte spiegando il rifiuto di firmare dell'altro conducente.
d) Infine se l’altro conducente si rifiuta di fornire i propri dati o di collaborare contattare le autorità per ottenere un verbale ufficiale dell’incidente.
Si raccomanda, ove possibile, di rispondere anche alle altre domande inserite nel modulo CID/CAI.
3. Il valore probatorio del CID/CAI
Secondo l’art. 143 del Codice delle Assicurazioni Private, se il modulo è firmato da entrambi i conducenti, si presume che l’incidente sia avvenuto come descritto, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore. Tuttavia, le dichiarazioni possono essere contestate se emergono elementi contrastanti.
Dal 2006, la Corte di Cassazione con sentenza n. 10311 ha stabilito che la confessione nel CID/CAI costituisce una presunzione di colpa per l’assicuratore, ma se l’assicuratore dimostra che il contenuto del modulo non è veritiero, il responsabile non sarà condannato al risarcimento. L’elemento di diritto su cui le Sezioni Unite fondano tale principio è il comma 3 dell’art. 2733 C.C., secondo il quale in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
In estrema sintesi si può ritenere, dunque, che il giudice potrà valutare liberamente il valore probatorio del C.I.D. confrontandolo con altre prove come ad esempio le testimonianze, i verbali dell’autorità, le eventuali registrazioni della scatola nera e soprattutto le valutazioni tecniche e, pertanto, dalle risultanze di causa valutare che il fatto non si sia verificato o si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate. Questo approccio giurisprudenziale ha l'evidente finalità di prevenire truffe contro le compagnie assicurative.
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