L’assegno di mantenimento alla moglie

L’assegno di mantenimento è dovuto quando vi sia una disparità economica tra i due ex coniugi e quindi, uno dei due non sia in grado di mantenersi in modo autonomo. 

La sua funzione è assistenziale ovvero di sostegno al coniuge senza redditi e perequativa, ovvero equilibratrice, di riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi, non avendo una funzione risarcitoria e/o compensativa per il coniuge destinatario del mantenimento.

Il coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.), qualora:

  • non abbia subito l’addebito della separazione, ovvero non abbia violato i doveri derivanti dal matrimonio;
  • non disponga di adeguati redditi propri, ossia si trovi in una condizione economica più debole rispetto al coniuge obbligato. Il giudizio di adeguatezza avviene verificando: a) che il richiedente il mantenimento, abbia rinunciato alle proprie opportunità lavorative e di crescita professionale per occuparsi a tempo pieno alla famiglia, casa e figli senza alcuna “colpa” per non avere risorse economiche per vivere avendo la ex-coppia condiviso tali scelte di vita; b) l’età del richiedente il mantenimento e la durata del matrimonio al fine di valutare le potenzialità lavorative del coniuge economicamente debole e il suo allontanamento e distacco dal mondo del lavoro;
  • l’altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento, ovvero se questi abbia i mezzi per far fronte al pagamento del mantenimento con riferimento al reddito netto e alle altre disponibilità economiche patrimoniali;

L’assegno di mantenimento può essere modificato oppure può essere revocato, su accordo dei coniugi o all’esito di una procedura giudiziale, qualora ricorrano giustificati motivi (art. 156 c. 7 c.c.)

L’assegno di mantenimento si rivaluta automaticamente con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, considerando l’indice FOI (l’indice di prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a partire dall’anno successivo a quello di decorrenza dell’assegno.

Inoltre, dal punto di vista fiscale il coniuge obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento avrà il diritto di dedurre dal proprio reddito imponibile IRPEF il suddetto importo (l’art. 10 lett. c) DPR 917/1986) mentre per il coniuge beneficiario dell'assegno la somma ricevuta dà diritto ad una detrazione d’imposta variabile a seconda e in base alla misura del suo reddito complessivo (art. 50 lett. i) DPR 917/1986).

Infine le somme dovute a titolo di mantenimento si prescrivono in 5 anni con decorrenza dalle scadenze dei singoli pagamenti essendo una prestazione periodica da corrispondere in un termine inferiore ad un anno (art. 2948 n. 4 c.c.)

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