L’assegno di mantenimento è dovuto quando vi sia una disparità economica tra i due ex coniugi e quindi, uno dei due non sia in grado di mantenersi in modo autonomo. La sua funzione è assistenziale ovvero di sostegno al coniuge senza redditi e perequativa, ovvero equilibratrice, di riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi, non avendo una funzione risarcitoria e/o compensativa per il coniuge destinatario del mantenimento. Il coniuge ha diritto all’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.), qualora: L’assegno di mantenimento può essere modificato oppure può essere revocato, su accordo dei coniugi o all’esito di una procedura giudiziale, qualora ricorrano giustificati motivi (art. 156 c. 7 c.c.) L’assegno di mantenimento si rivaluta automaticamente con riferimento agli indici di svalutazione monetaria, considerando l’indice FOI (l’indice di prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a partire dall’anno successivo a quello di decorrenza dell’assegno. Inoltre, dal punto di vista fiscale il coniuge obbligato a corrispondere l'assegno di mantenimento avrà il diritto di dedurre dal proprio reddito imponibile IRPEF il suddetto importo (l’art. 10 lett. c) DPR 917/1986) mentre per il coniuge beneficiario dell'assegno la somma ricevuta dà diritto ad una detrazione d’imposta variabile a seconda e in base alla misura del suo reddito complessivo (art. 50 lett. i) DPR 917/1986). Infine le somme dovute a titolo di mantenimento si prescrivono in 5 anni con decorrenza dalle scadenze dei singoli pagamenti essendo una prestazione periodica da corrispondere in un termine inferiore ad un anno (art. 2948 n. 4 c.c.)
Hai un problema da risolvere?
(+39) 349.2804761
(+39) 0532.1910334
·
info@avvocatorobertoprencipe.it
·
Lun-Ven 9.30 - 12.30, 14.00 - 18.30 | Sab. 9.00 - 12.30