Le clausole vessatorie sono quelle clausole che determinano un notevole squilibrio nei diritti e negli obblighi a svantaggio di una delle parti in un contratto.
Spesso stipuliamo contratti con banche, assicurazioni o società di comunicazioni che offrono i propri servizi a condizioni predeterminate (ad esempio su moduli o formulari) contenenti clausole che possono danneggiare il consumatore che non è pienamente consapevole del loro contenuto.
Il Codice Civile e il Codice del Consumo introducono protezioni per evitare che i consumatori siano danneggiati da contratti poco chiari.
Il codice civile e il codice del consumo
La disciplina normativa sulle clausole vessatorie è contenuta:
- nel Codice Civile (artt. 1341 e 1342 c.c.);
- nel Codice del Consumo (artt. 33 ss. d. lgs. 205/2006).
La disciplina applicabile varia a seconda della natura delle parti contraenti:
- si applica la normativa codicistica nel caso di contratti conclusi tra professionisti o imprenditori o tra consumatori;
- si applica la disciplina consumeristica nel caso in cui uno dei contraenti sia un consumatore e l’altro un professionista o imprenditore.
L'art. 1341 c.c. sancisce che
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
L'art. 1342 c.c. disciplina l’ipotesi del contratto concluso mediante moduli o formulari e sancisce che
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti er disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
L’art. 33 del CdC ha previsto ipotesi specifiche di clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore e sancisce che
Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Al secondo comma dell'art. 33 CdC ritroviamo un elenco non tassativo di clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, ovvero a meno che l’imprenditore o il professionista:
- dimostri che la clausola è stata oggetto di trattativa individuale (art. 34 c. 4 e 5 Cod. Cons.);
- dimostri che la clausola non è vessatoria.
In particolare richiamandone alcune, vi sono quelle che hanno per oggetto, o per effetto, di:
- escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
Le due discipline, dunque, non si sovrappongono ma si integrano l'un l'altra.
Gli effetti delle clausole vessatorie sui contratti
Le clausole vessatorie, una volta individuate in un contratto, sono nulle.
Il Codice Civile (art. 1341 c. 2 c.c.) considera inefficaci le clausole vessatorie non dotate di doppia sottoscrizione. Secondo la giurisprudenza, la conseguenza per la mancata sottoscrizione è la nullità. Trattasi di una nullità parziale, che non inficia il resto del contratto. Il Codice del Consumo (art. 36) prevede una nullità di protezione per le clausole considerate vessatorie ai sensi dell’art. 33 e 34. Tale forma di nullità opera solo a favore del consumatore ed è rilevabile d’ufficio.
Come ottenere tutela dalle clausole vessatorie
Il consumatore dispone di diversi strumenti di tutela contro le clausole vessatorie per ottenere la declaratoria di nullità della calusole restando valido il il contratto Il Codice del Consumo indica quattro modalità di tutela:
- esperire l’azione giudiziale davanti al competente giudice ordinario;
- intraprendere un procedimento alternativo per la risoluzione della controversia davanti ad un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution);
- ricorrere ad una class action, ossia un’azione giudiziale esercitata dalle associazioni dei consumatori;
- ottenere la tutela amministrativa ricorrendo all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM).