Le fasi del recupero crediti

L’attività di recupero crediti è essenzialmente suddivisa in due fasi: stragiudiziale e giudiziale.
Vediamole nello specifico.

Recupero crediti: la fase stragiudiziale

In questa fase è importante acquisire tutte le informazioni del debitore, procedendo con le prime comunicazioni per informarlo del ritardo nel pagamento. Le attività di Recupero del Credito, in questa fase, dovranno rispettare precise regole di gestione al fine di passare al sollecito e alla Diffida Legale.

Grazie ad un attento lavoro di contatto con il debitore, anche a seguito del buon esito della Diffida Legale, è possibile giungere ad una soluzione bonaria della vicenda con piani di rientro per il pagamento del dovuto e/o ottenere dal debitore il riconoscimento del debito, che nella fase giudiziale aiuterà il creditore ad ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo limitando anche eventuali opposizioni dallo stesso debitore.

La fase stragiudiziale termina con una relazione sull’attività svolta di recupero crediti, affinché il creditore possa valutare di proseguire con la successiva fase giudiziale.

Già in questa fase è opportuno ottenere informazioni che aiutino il creditore a prendere una decisione per la successiva azione legale: la reperibilità del debitore, la titolarità di beni mobili ed immobili, la generale situazione economica/finanziaria del debitore ed eventuali crediti che lo stesso possa vantare con i propri fornitori.

Recupero crediti: la fase giudiziale

Per i crediti oggetto del recupero che siano certi, liquidi ed esigibili, si procede con la fase giudiziale, che prevede i seguenti step:

  • Ricorso per Decreto Ingiuntivo, che instaura un procedimento giudiziale dal quale viene emesso il Decreto Ingiuntivo che costituisce, in caso di mancata opposizione del debitore, titolo esecutivo per procedere con il pignoramento dei beni mobili e/o immobili del debitore.

  • Successivamente, qualora il debitore non abbia provveduto al pagamento delle somme, si notifica l’Atto di Precetto, che intima il pagamento di quanto dovuto al debitore in forza di un titolo esecutivo (giudiziale e/o stragiudiziale es. assegni/cambiali).

  • Infine, salvo eventuali opposizioni del debitore e/o intervenuti pagamenti, si introduce il Pignoramento, che sulla base delle informazioni raccolte circa la solvibilità del debitore potrà essere:

  1. presso terzi: procedura esecutiva che assegna al creditore i crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi (es. crediti verso datore di lavoro, crediti su conti correnti bancari/postali, ecc.);
  2. mobiliare: procedura esecutiva che consiste nella vendita o assegnazione dei beni mobili del debitore che si trovano in casa o in altri luoghi a lui appartenenti;
  3. immobiliare: procedura esecutiva finalizzata alla vendita o all’assegnazione di beni immobili del debitore.

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